Cass. civ. n. 2502 del 9 marzo 1991
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale l'inesistenza di un contratto assicurativo valido tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore non esime il danneggiato dall'onere di far precedere l'azione giudiziaria per il risarcimento dalla richiesta dello stesso all'impresa designata o all'INA, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, ai quali è concesso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 22 della L. 24 novembre 1969, n. 990 per decidere in ordine a tale richiesta e per evitare eventualmente l'azione giudiziaria e le conseguenti spese.
Testo massima n. 2
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'onere previsto a carico del danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 di chiedere il risarcimento del danno alla società assicuratrice e di attendere sessanta giorni prima di promuovere l'azione giudiziaria, non viene meno quando il danneggiato - dopo aver eseguito un sequestro conservativo nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 2034 c.c. - convenga costui in giudizio per la convalida e, contemporaneamente, per la causa di merito, poiché la decisione di quest'ultima, qualora sia favorevole al danneggiato, non limita i suoi effetti all'assicurato, ma, in virtù dell'obbligatorietà dell'assicurazione, si estendono, aggravati dai costi del processo nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., all'assicuratore stesso.