Cass. civ. n. 8000 del 26 giugno 1992
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la regola della improponibilità della domanda risarcitoria se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante ai sensi e nei modi di cui all'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, non è applicabile, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, e quindi di provvedere al suddetto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile del danno abbia rifiutato di indicare il nome dell'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, non esistendo nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta al danneggiato di attingere notizie.