Cass. civ. n. 6894 del 18 giugno 1991
Testo massima n. 1
Al fine della proponibilità dell'azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull'effettiva operatività della garanzia assicurativa (sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell'azione, dell'inoperatività di tale garanzia).