Cass. civ. n. 3353 del 18 aprile 1997
Testo massima n. 1
Il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale è costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224 c.c.) — se tempestivamente richiesti — con decorrenza dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990, salvo che l'assicuratore dimostri che detto ritardo non gli è imputabile (art. 1218 c.c.), o che lo è divenuto successivamente alla scadenza predetta.