Cass. civ. n. 2120 del 29 febbraio 1988

Testo massima n. 1


In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore trascorso lo spatium deliberandi previsto per il caso di azione diretta del danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969, è obbligato in caso di colpa — anche lieve — nella gestione della lite, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, quindi, alla corresponsione degli interessi moratori, oltre i limiti del massimale anche quando sia stato convenuto in giudizio a seguito di chiamata in rivalsa da parte del danneggiante-assicurato.

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