Cass. civ. n. 7750 del 13 luglio 1993

Testo massima n. 1


Anche con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli o natanti a motore, nel caso in cui il massimale della polizza, risulti inferiore all'entità economica del danno da indennizzare, sicché la copertura assicurativa è soltanto parziale, la situazione di mora in cui l'assicuratore incorra, per il mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo, non può comportare la trasformazione di detta copertura da parziale in totale, dato che per l'accessoria obbligazione risarcitoria insorgente a carico dell'assicuratore il ristoro dei danni a norma dell'art. 1224 c.c. è da conteggiare — sia per quanto riguarda gli interessi sia per quanto riguarda la rivalutazione monetaria — prendendo a base del calcolo la somma di denaro dovuta, corrispondente al massimale, e non tempestivamente corrisposta.

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