Cass. civ. n. 192 del 10 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Il maggior danno che l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuta a risarcire, ai sensi dell'art. 1224 c.c., nel caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, è comprensivo anche dell'interesse di mora maturato nel periodo di tempo al quale la svalutazione si riferisce, salvo che l'interesse sia superiore, in percentuale, all'indice Istat di riferimento.