Cass. civ. n. 338 del 14 gennaio 2004

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente in bonis. Ne consegue che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della L. n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicuraore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.

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