Cass. pen. n. 44194 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI E ASSEMBRAMENTI - Reato di cui all'art. 18 TULPS - Abrogazione da parte dello Statuto della Regione Sicilia - Esclusione - Ragioni.


La condotta di promozione di una riunione in luogo pubblico senza che sia stato dato avviso al Questore almeno tre giorni prima integra il reato di cui all'art. 18 TULPS, non potendo la mancata riproduzione della disposizione nello Statuto della Regione Sicilia, che attribuisce al Presidente dell'Ente il mantenimento dell'ordine pubblico, essere intesa come causativa di un effetto abrogativo della citata norma, posto che la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico non risulta inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva o concorrente dell'anzidetta Regione ed è, pertanto, di esclusiva competenza statale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 31 dello Statuto conferisce le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico al Presidente della Regione, quale organo dello Stato, come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1963).

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 18 CORTE COST.
Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST.

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