Cass. civ. n. 3025 del 17 maggio 1985

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, con richiesta da parte dell'alienante di trasferimento della garanzia assicurativa su altro veicolo di sua proprietà, è il rilascio del certificato assicurativo — e non la comunicazione dell'assicurato — che impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato. Pertanto, fino a quando non sia stato rilasciato detto certificato, il nuovo veicolo — sostituito a quello alienato — deve considerarsi sprovvisto di copertura assicurativa con la conseguenza che, per il risarcimento dei danni da esso cagionati, legittimato passivo all'azione diretta spettante al danneggiato a norma della legge n. 990 del 1969 non è l'assicuratore del veicolo alienato, bensì l'impresa designata dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 20 di tale legge.

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