Cass. civ. n. 3465 del 15 febbraio 2007
Testo massima n. 1
In tema di riscatto agrario, il criterio della prevedibilità del danno risarcibile di cui all'art. 1225 c.c. va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita, da tale momento insorgendo per il venditore l'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ex art. 1476 c.c.