Art. 1225 – Codice civile – Prevedibilità del danno

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [2043] del debitore, il risarcimento [1223] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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