Cass. civ. n. 15559 del 11 agosto 2004

Testo massima n. 1


L'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.

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