Cass. civ. n. 3438 del 21 ottobre 1969
Testo massima n. 1
Nel rapporto eziologico che collega, sotto l'aspetto soggettivo, l'inadempimento e le sue conseguenze, il requisito della prevedibilità del danno va considerato come limitativo degli effetti della colpa contrattuale. La prevedibilità, peraltro, non è quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.