Cass. civ. n. 3857 del 26 febbraio 2016
Testo massima n. 1
L'eccezione di estinzione della servitù per prescrizione può essere proposta soltanto dal titolare del fondo servente, ossia, in accordo con i principi generali, da colui a favore del quale la prescrizione matura. * , Cass. n. civ., sez. , II, , 2 febbraio 2017, n. 2789, , F. c. R. [RV64281001] Il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo dell'esercizio del diritto medesimo.