Cass. civ. n. 12406 del 16 giugno 2016

Testo massima n. 1


Il diritto di ritenzione, previsto dall'art. 1152 c.c. e spettante al possessore di buona fede a garanzia del credito per i miglioramenti apportati all'immobile, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno, ma a condizione che la domanda per i miglioramenti sia stata avanzata nel corso di giudizio per rivendicazione.

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