Cass. civ. n. 5811 del 7 dicembre 1978

Testo massima n. 1


Per aversi inadempimento doloso, agli effetti dell'art. 1225 c.c., occorre la mala fede del debitore, ossia la consapevolezza di arrecare danno al creditore con la propria condotta, non essendo sufficiente che il debitore volontariamente non esegua l'obbligazione assunta.

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