Cass. civ. n. 4198 del 3 marzo 2016

Testo massima n. 1


Nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.

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