Cass. civ. n. 19586 del 30 settembre 2016

Testo massima n. 1


In tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la qualificazione dell'azione, ricondotta all'art. 1170 c.c., contenuta nella decisione impugnata, ritenendo che l'apposizione, lungo una strada, di una catena manualmente amovibile, sorretta da paletti in ferro fissi, non avesse inciso sulla possibilità di passaggio pedonale e veicolare ivi esercitato dal ricorrente, ma, esclusivamente, sulla sua modalità di fruizione, resa meno agevole e comoda).

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