Cass. civ. n. 7774 del 20 aprile 2016
Testo massima n. 1
Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (ex art. 5 della l. n. 222 del 1984), sia quelli previsti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, posto che dell'insieme di tali disposizioni il giudice - in virtù del principio "iura novit curia" - dovrà fare applicazione d'ufficio se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti.