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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2327 del 5 febbraio 2016

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2327 del 5 febbraio 2016

Testo massima n. 1

In sede di accertamento sull’affidamento incolpevole, da parte del contraente, sulla validità ed efficacia del rapporto assicurativo con la P.A., il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità della stessa a norma dell’art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l’invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall’interessato, tenuto conto dell’univocità dell’interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità o inefficacia. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una responsabilità dell’INPS per aver ricevuto, e poi annullato, la contribuzione da subordinazione versata per il socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di una società, il quale si era ritrovato carente dei requisiti per la pensione di anzianità ma doveva ritenersi consapevole dell’invalidità della contribuzione per essere stato previamente accertato in sede processuale il difetto di subordinazione ].

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