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Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità

Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [ 1398 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10156/2016

In materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse.

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Cass. civ. n. 2327/2016

In sede di accertamento sull’affidamento incolpevole, da parte del contraente, sulla validità ed efficacia del rapporto assicurativo con la P.A., il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità della stessa a norma dell’art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l’invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall’interessato, tenuto conto dell’univocità dell’interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità o inefficacia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una responsabilità dell’INPS per aver ricevuto, e poi annullato, la contribuzione da subordinazione versata per il socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di una società, il quale si era ritrovato carente dei requisiti per la pensione di anzianità ma doveva ritenersi consapevole dell’invalidità della contribuzione per essere stato previamente accertato in sede processuale il difetto di subordinazione).

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Cass. civ. n. 16149/2010

La norma dell’art. 1338 c.c., finalizzata a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, è applicabile a tutte le ipotesi di invalidità del contratto, e pertanto non solo a quelle di nullità, ma anche a quelle di nullità parziale e di annullabilità, nonché alle ipotesi di inefficacia del contratto, dovendosi ritenere che anche in tal caso si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano mediante la stipulazione del contratto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita, aveva riconosciuto la responsabilità del promittente venditore nei confronti del promittente acquirente sul presupposto che questi aveva fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto senza conoscere che il bene era in comunione legale con il coniuge del promittente alienante).

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Cass. civ. n. 16508/2004

La responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all’articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell’ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell’altra parte nel confidare nella sua validità. (Nella specie, negata l’indennità di disoccupazione speciale ex art. 11 Legge 223 del 1991 a causa del difetto del requisito del numero dei lavoratori licenziati previsto da una delibera CIPI, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento all’accordo sindacale intervenuto nella procedura di licenziamento, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’accordo, in quanto il sindacato — non meno della società datrice di lavoro — versava in ignoranza colpevole).

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Cass. civ. n. 14539/2004

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell’illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all’adempimento del contratto e alla disponibilità dell’oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

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Cass. civ. n. 6337/1998

Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali — cioè — da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e — comunque — tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse.

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Cass. civ. n. 5570/1998

Nell’ipotesi in cui l’Inps abbia illegittimamente ammesso un assicurato alla contribuzione volontaria con conseguente nullità del rapporto previdenziale insorto e invalidità dei contributi versati, è tenuto a risarcire il danno a titolo di responsabilità extracontrattuale, dovendosi, in particolare, ravvisare nella specie gli elementi di quella ipotesi, di responsabilità aquiliana cosiddetta «precontrattuale», regolata dall’art. 1338 c.c. (norma applicabile con interpretazione estensiva, ancorché il rapporto assicurativo non abbia natura contrattuale) che prevede l’obbligo di risarcimento per la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia alla controparte; ingenerando un incolpevole affidamento nella validità del contratto.

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Cass. civ. n. 2519/1998

La presenza di una causa di invalidità del contratto per violazione di un requisito di legge (nella specie, la mancanza della forma scritta in un incarico professionale), correttamente ritenuta dall’Amministrazione ostativa alla conclusione del contratto, impedisce la configurabilità della responsabilità precontrattuale nella speciale forma di cui all’art. 1338 c.c., ma non preclude altri profili di culpa in contrahendo, i quali ben possono ricorrere ove l’Amministrazione stessa (che, in sede di trattative è tenuta anch’essa ad un comportamento lineare, improntato a diligenza, correttezza e senso di solidarietà sociale) con la propria condotta abbia fatto intendere alla controparte negoziale che quel vizio sarebbe stato in prosieguo da essa rimosso o che la trattativa avviata sarebbe andata comunque a buon fine.

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Cass. civ. n. 7997/1997

Premesso che la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all’art. 1337 stesso codice, non tutela l’affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, ma sulla validità di esso, la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, invece, essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che non è configurabile una responsabilità della P.A. per culpa in contraendo, ove l’invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati, e che escludano l’affidamento incolpevole della parte adempiente.

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Cass. civ. n. 11681/1995

Dall’atto di avviamento al lavoro nelle forme del collocamento obbligatorio sorge l’obbligo legale del datore di lavoro, che ne abbia fatto richiesta (anche numerica) e risulti destinatario dell’atto, di assumere il lavoratore avviato; l’esistenza di tale obbligo impone di qualificare come contrattuale la responsabilità del rifiuto del datore di lavoro di assumere il lavoratore a lui avviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può ritenersi limitato al cosiddetto interesse negativo (art. 1338 c.c.) ma deve comprendere (ai sensi dell’art. 1223 c.c. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all’art. 1227 c.c.) il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quanto meno tutte le retribuzioni percipiende del lavoratore avviato durante l’intero periodo di inadempimento dell’obbligo di assumerlo.

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