Cass. civ. n. 2171 del 26 marzo 1986
Testo massima n. 1
L'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dalla norma dell'art. 1226 c.c., come condizione dell'esercizio, da parte del giudice, della potestà di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, e, pertanto, detta impossibilità deve ritenersi sussistente anche quando la precisa determinazione del danno non si presenta impossibile ma estremamente difficoltosa.