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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13358 del 1 dicembre 1999

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13358 del 1 dicembre 1999

Testo massima n. 1

Dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Testo massima n. 2

La circostanza che i genitori di persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell’altrui atto illecito non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell’aiuto economico della vittima, non è da sola sufficiente ad escludere l’esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di produrre reddito.

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