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Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 20635 del 18 maggio 2016

Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 20635 del 18 maggio 2016

Testo massima n. 1

In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall’art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall’art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall’art. 2, comma primo, lett. i ] D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata “abolitio criminis” della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.

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