Cass. civ. n. 935 del 2 aprile 1974

Testo massima n. 1


Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell'integrità fisica della persona e della sua capacità lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, può essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell'indagine che il giudice del merito deve compiere.

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