14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 9225 del 10 aprile 2017
Posted at 16:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]