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Art. 521 — Retroattività della rinunzia

Art. 521 — Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [ 524 ss.c.c. ].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [ 769 ss. c.c. ] o domandare il legato [ 649 ss. c.c. ] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [ 536 ss. c.c. ], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13639/2018

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

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Cass. civ. n. 9225/2017

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..

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