Art. 521 – Codice civile – Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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