Art. 521 – Codice civile – Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE