Cass. pen. n. 44889 del 10 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - Marchi e brevetti - Violazione della privativa industriale - Sufficienza - Esclusione - Irrimediabile “dilution” del valore del diritto sul bene immateriale - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare relativa a marchi e brevetti, non è sufficiente la violazione della privativa industriale, ma è necessario che il diritto sui beni immateriali, pur rimanendo nel patrimonio della fallita, subisca l'annacquamento ("dilution") del suo pregio, inteso come perdita irrimediabile, totale o parziale, di "chance" di una proficua collocazione dello stesso sul mercato, non ripristinabile neanche dopo la cessazione della condotta di violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal modo si realizza quel "quid pluris", riconducibile alla nozione di distruzione, totale o parziale, necessario perché la condotta possa rientrare nell'alveo di tipicità tracciato dalla norma incriminatrice).
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