Cass. civ. n. 449 del 09 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Spese per assistenza a persona invalida - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. B), TUIR - Presupposti - Limiti.


In tema di imposte sul reddito, le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r., sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992, sono quelle specificamente dirette all'assistenza del beneficiario, a prescindere dalla natura specialistica della stessa o dalla particolare qualificazione professionale del soggetto che la presta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 201 del 2014

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. B CORTE COST.
Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST.

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