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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9187 del 24 febbraio 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9187 del 24 febbraio 2017

Testo massima n. 1

In tema di formalità della querela, l’autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell’atto di querela, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.

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