Art. 120 – Codice penale – Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 38756/2025

In tema di reati perseguibili a querela, la dichiarazione con cui la persona offesa, al momento della presentazione della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile dev'essere intesa come valida manifestazione del diritto di proporre querela, non richiedendo la volontà di punizione formule particolari, sicché può ritenersi sussistente anche a fronte di atti non contenenti la sua esplicita manifestazione, che, in casi dubbi, devono essere interpretati in conformità al principio del "favor querelae".

Cass. civ. n. 36905/2025

In tema di delitti comuni commessi all'estero da cittadini, la richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della giustizia non può surrogare, ai fini della procedibilità di delitti sanzionati con pena detentiva inferiore a tre anni, perseguibili a querela "secondo la legge italiana", la mancanza di quest'ultima, in ragione della palese assenza di connotazioni pubblicistiche nel bene giuridico concretamente protetto, come desumibile dall'attribuzione, nell'ordinamento nazionale, della volontà punitiva in capo alla sola persona offesa.

Cass. civ. n. 32021/2025

E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Cass. civ. n. 30472/2025

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. (Fattispecie relativa all'abusiva introduzione di estranei nell'autorimessa condominiale).

Cass. civ. n. 24919/2025

Ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, vengono in rilievo tutte le prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le modalità di esecuzione, indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nell'ordine particolare. (Fattispecie relativa alla violazione di quanto prescritto da una circolare in tema di custodia delle armi, nella quale si è ritenuto irrilevante che detta circolare non fosse stata richiamata nell'ordine specifico con cui si era disposto che l'imputato svolgesse un servizio in abiti civili portando al seguito l'armamento ordinario, in quanto contenente disposizioni integrative in ordine al comportamento da osservare nell'espletamento di tale tipo di servizio).

Cass. civ. n. 18868/2025

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale improprio per cui, ove la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.

Cass. civ. n. 18346/2025

In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).

Cass. civ. n. 10462/2025

In tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del "favor querelae".

Cass. civ. n. 5723/2025

Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, il disposto di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relative dichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione.

Cass. civ. n. 36127/2024

In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione.

Cass. civ. n. 29160/2024

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).

Cass. civ. n. 26575/2024

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Cass. civ. n. 26418/2024

In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).

Cass. civ. n. 23518/2024

In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).

Cass. civ. n. 20574/2024

In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.). Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Cass. civ. n. 16412/2024

In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.

Cass. civ. n. 15134/2024

In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.

Cass. civ. n. 14352/2024

Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.

Cass. civ. n. 8259/2024

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.

Cass. civ. n. 7087/2024

In caso di sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela, non è precluso al giudice ritenere sussistente un altro reato, procedibile di ufficio, il cui fatto tipico costituisca elemento strutturale della fattispecie dichiarata improcedibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il delitto di atti persecutori per tardività della querela, ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia aggravata).

Cass. civ. n. 2776/2024

Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.

Cass. civ. n. 43339/2023

Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.

Cass. civ. n. 38450/2023

Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".

Cass. civ. n. 33857/2023

In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art, 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.

Cass. civ. n. 33813/2023

L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).

Cass. civ. n. 27147/2023

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

Cass. civ. n. 7193/2023

Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.

Cass. civ. n. 3125/2023

Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).

Cass. civ. n. 640/2023

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).

Cass. civ. n. 9187/2017

In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.

Cass. civ. n. 21359/2016

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall'espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l'esposizione dei fatti, "sporgo formale querela" non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del "favor querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).

Cass. civ. n. 31567/2016

La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.

Cass. civ. n. 37012/2016

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.

Cass. civ. n. 11480/2003

Per la persona offesa dal reato in quanto tale e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile, il procedimento penale non può essere definito come una “propria causa”; ad essi, pertanto, non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. Ne deriva che la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal pubblico ministero contro l'autore di detto reato, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile.

Cass. civ. n. 996/2003

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, solo relativamente alle cause “proprie” e, quindi, solo in favore delle “parti”; pertanto la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacché soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte. (Nel caso di specie la corte territoriale — il cui decreto è stato cassato con rinvio dal S.C. — aveva peraltro escluso la legittimazione a richiedere l'equa riparazione, erroneamente ritenendo che il rinvio dell'udienza penale, conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, comportasse la caducazione degli effetti della costituzione di parte civile, benché ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 78 c.p.c.).

Cass. civ. n. 750/2002

La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

Cass. civ. n. 13636/1999

In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Nella specie è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile).

Cass. civ. n. 11726/1997

In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela: a tale fine è quindi sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato, alla Pg, venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento la implicita volontà di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati.

Cass. civ. n. 4081/1997

L'amministratore di società (ovvero l'amministratore delegato) di società per azioni ex art. 2384 c.c. è titolare del potere di gestione nonché del potere di rappresentanza per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e quindi di compiere quell'attività economica che la società si propone per ritrarne un utile. E tale attività necessariamente comprende ogni azione che tenda al raggiungimento del fine di vantaggio economico rientrante nell'oggetto sociale, compreso quindi il potere di presentare querela a tutela di posizioni patrimoniali dell'ente. Sicché non necessita, al predetto scopo, la preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione.

Cass. civ. n. 501/1997

In tema di formalità della querela, l'art. 337, comma terzo, c.p.p., per il quale la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, non stabilisce una condizione di validità o ammissibilità della querela, ma vuole ribadire, per il caso specifico delle persone giuridiche, l'esigenza di una precisa riferibilità dell'atto al soggetto, ponendo le migliori premesse per un suo rapido e puntuale accertamento, il cui espletamento, come non è assorbito dall'adempimento della formalità in questione, così non è precluso dall'inadempienza di essa.

Cass. civ. n. 7595/1995

Con la parola «genitrice», adoperata per designare la persona legittimata a proporre la querela in vece del minore ultraquattordicenne, l'art. 120, comma 3, c.p. prescinde dall'esercizio della patria potestà, riconoscendo la rappresentanza legale necessaria e sussidiaria ad entrambi i genitori. (Fattispecie relativa alla querela proposta dal genitore separato, non affidatario del figlio minore ultraquattordicenne, in ordine al delitto di lesioni volontarie).

Cass. civ. n. 5446/1995

L'onere imposto dall'art. 337, terzo comma c.p.p., secondo cui la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, è assolto dal querelante che, essendo l'unico socio amministratore di società in nome collettivo, si qualifichi come tale. Quale legale rappresentante, infatti, egli può validamente compiere ogni atto che miri alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale o della regolarità della gestione. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita).

Cass. civ. n. 9901/1993

L'art. 337, terzo comma, c.p.p. non commina la nullità della querela che sia priva dell'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione. In siffatta evenienza, pertanto, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p. (Fattispecie relativa a querela proposta dal presidente del consiglio di amministrazione della società che gestiva una casa da gioco, il cui potere di promuovere azioni legali è stato ritenuto certo, in quanto derivante dallo statuto della stessa società).

Cass. civ. n. 10144/1992

Nel caso di appropriazione indebita consumata ai danni di una società in accomandita semplice, è pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario, legittimato a sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, che al socio accomandatario sono conferiti ex lege. Detta indicazione (art. 337 n. 3 c.p.p.) è, invece, condizione di validità della querela allorchè si tratti di società di capitali.

Cass. civ. n. 9714/1991

In mancanza di un esplicito e specifico divieto da parte dell'assemblea di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti dell'amministratore delegato o rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato.

Cass. civ. n. 4756/1990

La titolarità del diritto di querela in una persona giuridica non compete al presidente, che ha funzioni di rappresentanza ed esplica prevalentemente compiti di carattere ordinatorio, ma spetta al consiglio di amministrazione, che è l'organo del potere di formare la volontà della persona giuridica, ovvero, in virtù di una specifica norma statutaria, ad uno dei suoi membri appositamente delegato. Di conseguenza, in difetto di delega che autorizzi permanentemente il presidente od altro soggetto sociale ad esercitare da solo tale potere, l'organo deliberante è l'unico legittimato a conferire direttamente ad un procuratore sociale l'incarico di presentare la querela ovvero di autorizzare in tale senso il legale rappresentante. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che relativamente all'Inps il diritto di querela spetta al consiglio di amministrazione e non al presidente).

Cass. civ. n. 4684/1990

Il diritto di proporre querela è attribuito dalla legge in via strettamente personale alla persona offesa dal reato; quando questa è una società, deve essere esercitato dall'organo deputato a formare la volontà dell'ente. (Nella fattispecie è stato negato il potere di proporre querela al commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza della preventiva autorizzazione del ministero dell'industria).

Cass. civ. n. 4390/1990

La circostanza che la dichiarazione di querela sia stata inserita in un verbale di inchiesta amministrativa pretorile per un infortunio sul lavoro non fa venir meno la natura di querela della manifestazione di volontà del dichiarante, sia perché il pretore che ha raccolto la dichiarazione è, comunque, uno dei soggetti abilitati a riceverla, sia perché, potendo la querela esser fatta anche oralmente, è irrilevante la natura non giurisdizionale dell'atto nel quale essa sia stata in concreto raccolta.

Cass. civ. n. 82/1989

In materia di esercizio del diritto di querela, la revoca espressa dalla costituzione di parte civile non vale quale remissione tacita di querela.

Cass. civ. n. 8374/1988

Quando l'offeso da un reato è un minore degli anni quattordici il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori anche se non eserciti la potestà, perché separato. E se tra i due genitori vi sia contrasto nella volontà di presentare querela prevale la volontà di colui che vuole presentarla.

Cass. civ. n. 4153/1987

La persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 c.p. è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa, quindi la nozione di parte offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale, solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale. Poichè il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p. richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata, ne deriva che persona offesa da tale reato non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso, e cioè al momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, quale è il titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento. (Nella fattispecie è stata ritenuta rituale la querela presentata dal titolare di un'impresa sul cui conto corrente erano state portate a debito le somme corrispondenti agli assegni contraffatti, a lui girati e versati sul conto previa apposizione della sua firma).

Cass. civ. n. 4554/1986

La querela, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c., giacché per la sua validità non è necessario l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si estenda chiaramente la non equivoca manifestazione di volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunziato.

Cass. civ. n. 3833/1986

Tra i poteri normalmente spettanti al legale rappresentante di un ente collettivo non è compresa la capacità di proporre querela, in quanto quest'ultima non è un atto di ordinaria amministrazione, ma un atto strettamente personale.

Cass. civ. n. 7339/1983

Ai fini della titolarità del diritto di querela deve intendersi per “parte offesa”, il soggetto che patisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Tale è la persona che subisce una diminuzione della propria libertà morale o psichica, per effetto della minaccia a lui diretta e concretante un fatto ingiusto nei confronti di un suo familiare, per l'idoneità di una indiretta minaccia a turbarlo psichicamente.

Cass. civ. n. 4630/1981

Anche se la volontà di proporre querela può ritenersi implicita nella stessa esposizione dei fatti da parte della persona offesa, dalla denuncia deve però risultare, in modo inequivoco, la precisa volontà del denunciante di veder perseguito il denunciato. Non può, pertanto, ravvisarsi la querela in un esposto che contenga la semplice narrazione dell'episodio senza accenno alcuno all'intenzione che si proceda penalmente contro il reo.

Cass. civ. n. 1768/1981

La querela, in quanto atto processuale di natura negoziale, il cui contenuto va interpretato non in senso letterale, ma in base alla concreta volontà del querelante, desunta anche da elementi e comportamenti successivi collegabili a quella manifestazione di volontà, non richiede necessariamente, per la sua validità, l'esatta indicazione delle generalità del colpevole, essendo sufficiente che contenga l'inequivoca manifestazione della volontà del proponente che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se ancora ignoto o non perfettamente identificato, e si accerti la sua responsabilità in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione.

Cass. civ. n. 1203/1981

La querela, tempestivamente e ritualmente presentata dal sindaco nell'interesse del comune, senza la prescritta autorizzazione amministrativa, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta, con apposita deliberazione, la ratifica del Consiglio comunale, la quale opera ex tunc.

Cass. civ. n. 3252/1978

Deve ritenersi valida querela qualsiasi manifestazione di volontà diretta all'accertamento della responsabilità del colpevole in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione. (Nella specie, è stata ritenuta valida la querela rivolta contro il padre della persona minorenne indicata come responsabile di fatto colposo).

Cass. civ. n. 178/1975

Il procedimento interpretativo con cui il giudice di merito identifica, attraverso l'intenzione dell'autore, un atto di querela, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se correttamente motivato sul piano logico giuridico.

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