14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21359 del 23 maggio 2016
Testo massima n. 1
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall’espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l’esposizione dei fatti, “sporgo formale querela” non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. [ In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del “favor querelae”, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela ].
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