Cass. civ. n. 2139 del 25 febbraio 2000

Testo massima n. 1


In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore chieda la liquidazione del maggior danno da ritardo nell'adempimento, senza fornire la prova del danno effettivo, il giudice ha comunque il potere di procedere ad una valutazione equitativa dello stesso ove lo ritenga sicuramente maggiore degli interessi legali.

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