Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12817 del 16 marzo 2017

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12817 del 16 marzo 2017

Testo massima n. 1

Al giudice d’appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l’istanza, rimettendo la decisione al giudice dell’esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. [ In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, di cui l’imputato aveva usufruito più di due volte ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze