Cass. civ. n. 4530 del 20 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'"abitazione principale" - Applicabilità ad una sola unità immobiliare - Estensione ad altre unità contigue - Esclusione.


In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17015 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

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