Cass. pen. n. 35115 del 19 agosto 2016

Testo massima n. 1


Il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.), se aggravato ai sensi dell'art. 602 ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., per essere i fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione di persona minore, assorbe quello di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, n. 2, cod. pen.

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