Cass. civ. n. 4633 del 24 maggio 1997
Testo massima n. 1
L'ampiezza dell'obbligo di sorveglianza dei soggetti incapaci di intendere o volere (art. 2047 c.c.) è da rapportare alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, che, considerando altresì la natura e il grado di incapacità del soggetto sorvegliato, possono consentire o facilitare il compimento di atti lesivi da parte del medesimo.
Testo massima n. 2
Soltanto se la condotta dell'incapace di intendere o volere, stante l'applicabilità anche in tal caso dell'art. 1227, primo comma c.c., ha contribuito a cagionare il danno dal medesimo subito, il responsabile che deve risarcirlo può eccepire il concorso di colpa del soggetto obbligato alla sorveglianza di quegli (art. 2047 c.c.).