14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 31345 del 22 giugno 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c. p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. [ Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]