Cass. pen. n. 31345 del 22 giugno 2017

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c. p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).

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