Art. 624 bis – Codice penale – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39765/2025

Il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero, che l'abbia esercitata, del potere di eliminare, in corso di dibattimento, un'aggravante già oggetto di rituale contestazione, sicché tale irrituale operazione non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devoluta. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che, sul rilievo dell'avvenuta rinuncia, da parte del pubblico ministero, alla già contestata aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio relativa al delitto di furto, aveva dichiarato, senza motivare circa l'insussistenza di tale circostanza, non doversi procedere per mancanza di querela).

Cass. civ. n. 36063/2025

In tema di furto, è configurabile l'aggravante del fatto commesso su materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di un pubblico servizio, gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7-bis), cod. pen., nel caso di sottrazione di gasolio destinato alle attività sanitarie di una clinica operante in regime di convenzione, trattandosi di cosa mobile funzionalmente collegata all'erogazione del pubblico servizio.

Cass. civ. n. 35897/2025

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza).

Cass. civ. n. 30429/2025

Integra il delitto di furto, e non quello di furto d'uso, la condotta di colui che si impossessa della carta bancomat e la utilizza per effettuare dei prelievi di denaro, per poi restituirla al suo titolare, in quanto la sottrazione realizza un impossessamento del bene "animo domini", che ne comporta anche una diminuzione del valore economico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il furto d'uso si configura quando l'agente fa un uso ordinario e del tutto transitorio del bene sottratto, senza intaccarne il valore, per poi restituirlo spontaneamente).

Cass. civ. n. 28514/2025

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dalla cd. Riforma Cartabia - nella specie, furto di energia elettrica -, anche ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale.

Cass. civ. n. 27153/2025

Il delitto furto d'uso postula la restituzione spontanea della refurtiva dopo il suo uso momentaneo, sicché tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione rendono configurabile il più grave delitto di furto. (Conf.: n. 9090 del 1990,

Cass. civ. n. 27181/2024

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).

Cass. civ. n. 22558/2024

L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).

Cass. civ. n. 17455/2024

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

Cass. civ. n. 17029/2024

In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).

Cass. civ. n. 16955/2024

Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).

Cass. civ. n. 15098/2024

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).

Cass. civ. n. 14890/2024

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Cass. civ. n. 14710/2024

E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).

Cass. civ. n. 13776/2024

In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.

Cass. civ. n. 9207/2024

In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.

Cass. civ. n. 3741/2024

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).

Cass. civ. n. 51592/2023

La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).

Cass. civ. n. 50258/2023

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

Cass. civ. n. 48529/2023

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

Cass. civ. n. 47769/2023

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).

Cass. civ. n. 43849/2023

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).

Cass. civ. n. 43255/2023

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).

Cass. civ. n. 36928/2023

Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).

Cass. civ. n. 35630/2023

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.

Cass. civ. n. 22658/2023

In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).

Cass. civ. n. 14700/2023

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).

Cass. civ. n. 7193/2023

Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.

Cass. civ. n. 6421/2023

In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.

Cass. civ. n. 2505/2023

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).

Cass. civ. n. 2726/2017

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).

Cass. civ. n. 1710/2017

Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio.

Cass. civ. n. 26749/2016

Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).

Cass. civ. n. 21586/2016

L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.

Cass. civ. n. 10227/1988

Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione) che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa, abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto.

Cass. civ. n. 11965/1987

Commette furto semplice e non già furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, c.p. colui il quale si impossessi di gettoni telefonici e monete metalliche da un apparecchio installato in una cabina della Sip adoperando un coltello, con il quale agevoli la caduta degli oggetti sopra indicati attraverso la fessura esistente nell'alloggiamento, senza danneggiare o deteriorare o alterare l'apparecchio telefonico.

Cass. civ. n. 10172/1987

Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è giuridicamente irrilevante la circostanza che parte della refurtiva sia stata restituita al derubato, giacché l'attenuante in questione ha riferimento alla entità della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo.

Cass. civ. n. 3705/1987

La distinzione tra l'ipotesi delittuosa di deviazione di acque, di cui all'art. 632 c.p. e quella di furto di acqua va individuato nel fatto che forma oggetto della prima ipotesi consistente nella deviazione dell'intero complesso delle acque, mentre si ha furto nel caso in cui il prelievo concerne una sola porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente.

Cass. civ. n. 2439/1987

Non sussiste concorso della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. con il reato di tentato furto, anche se non viene contestata l'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di segni di effrazione.

Cass. civ. n. 283/1987

Colui che asporti materiale inerte dal fondo di un torrente è responsabile del delitto di furto anche se sia intervenuta precedentemente una autorizzazione del sindaco, incompetente a disporre in materia perché si tratta di «cosa» non facente parte del demanio né del patrimonio comunale; in specie quando della illegittimità dell'autorizzazione (per incompetenza) l'agente sia consapevole.

Cass. civ. n. 13324/1986

Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale concernente la durata del possesso da parte del ladro. Pertanto, risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve spazio, essendo irrilevante la durata del possesso da parte del ladro.

Cass. civ. n. 13218/1986

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata ove l'imputato di furto sia condannato per ricettazione.

Cass. civ. n. 10230/1986

Il possesso della refurtiva può costituire prova della sottrazione della cosa da parte del possessore quando, oltre al nesso di contiguità cronologica tra sottrazione e possesso altri elementi conducono ad escludere, sul piano logico, che il possesso medesimo tragga origine da altra parte.

Cass. civ. n. 9594/1986

Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorge e si formi prima della attuazione della violenza omicida, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra violenza e ripensamento nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Nella specie, l'impossessamento delle cose mobili altrui era avvenuto contemporaneamente all'omicidio).

Cass. civ. n. 5454/1986

La cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta, la cui appropriazione sia consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può certamente ritenersi quella del ladro e poiché la cosa, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario con la necessaria conseguenza che integra furto in danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione di beni già rubati da terzi. (Fattispecie in tema di furto di autovettura che da parte dell'imputato si assumeva semplicemente abbandonata da terzi).

Cass. civ. n. 6609/1985

Colui che detiene materialmente una cosa per ragioni di custodia, senza poterne disporre in alcun modo, come si verifica nel caso di un impiegato di Istituto di credito, che è semplice detentore dei moduli e dei libretti di assegni, a lui affidati a titolo di semplice custodia, deve considerarsi semplice detentore rispetto al soggetto che ha la disponibilità della cosa stessa e la possiede per mezzo di esso custode, con l'effetto che, ove il detentore si impossessi della cosa a danno dell'altro, tale impossessamento deve configurarsi come furto e non come appropriazione indebita.

Cass. civ. n. 4471/1985

Il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, sicché rientrano nella previsione dell'art. 624 c.p. le illegittime aggressioni al patrimonio altrui, anche se, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente. (Fattispecie relativa a furto di bustine di eroina per ragioni di studio).

Cass. civ. n. 3635/1985

Ai fini della determinazione dell'impossessamento — che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto — sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.

Cass. civ. n. 9802/1984

Ai fini del reato di furto la «cosa mobile» va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo tutte le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da sé medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. (Nella fattispecie la Suprema Corte di cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di furto in un caso di sottrazione di protesi dentaria a un cadavere).

Cass. civ. n. 8125/1984

Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non è richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne un'utilizzazione temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva.

Cass. civ. n. 6063/1984

I dipendenti del vettore, o del proprietario della merce, hanno soltanto la detenzione nomine alieno delle cose trasportate, sulle quali non vengono quindi ad avere una disponibilità autonoma. Qualora se ne impossessino commettono pertanto il reato di furto.

Cass. civ. n. 3269/1984

Quando l'accordo sulla compravendita degli oggetti da trafugare sia avvenuto prima della sottrazione degli stessi non sussiste il delitto di ricettazione, ma quello di furto, in quanto con l'offerta di acquistare la refurtiva, quanto meno si rafforza l'altrui proposito delittuoso.

Cass. civ. n. 1854/1984

Nella configurazione del reato di furto, ciò che contraddistingue il possesso è la disponibilità fisica della cosa e l'autonomia del potere di disporne, indipendentemente dal diritto dominicale sulla cosa stessa. (Nella specie, si è ritenuto l'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo abilitato a chiedere, quale parte civile, il risarcimento del danno per il furto di un albero abbattuto in un bosco di proprietà comunale, e quindi non appartenente dominicalmente al detto ente, ma sottoposto a vincolo di controllo e di gestione in favore dell'ente stesso).

Cass. civ. n. 10978/1983

Nel delitto di furto il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto dall'impossessamento della cosa rubata, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. (Nella specie il ricorrente sosteneva di aver agito non per finalità di lucro ma per rappresaglia).

Cass. civ. n. 10951/1983

Il furto commesso in un edificio è già consumato quando il ladro ne sia uscito portando con sé le cose trafugate; né ha rilevanza il successivo intervento della polizia, che serve solo a consentire l'immediato recupero, ma non incide sulla consumazione del reato. (Nella specie, il ladro era stato sorpreso dalla polizia nel prato antistante l'abitazione del derubato).

Cass. civ. n. 958/1982

Nell'ipotesi in cui all'estrazione di sabbia o di ghiaia da una zona demaniale segua l'asportazione del materiale estratto, concorrono il reato di furto e la contravvenzione, secondo i casi, punita dagli artt. 51 e 1162 del c.n. (per l'asportazione di sabbia da lido marino) ovvero dagli artt. 97 lett. m) R.D. 25 luglio 1904, n. 523, 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'art. 1 n. 3 R.D. 28 maggio 1931, n. 601.

Cass. civ. n. 5818/1981

Ai fini penalistici, nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, rivestano interesse per il soggetto che le possiede.

Cass. civ. n. 11673/1980

L'asportazione di ghiaia o di sabbia dall'alveo di un fiume configura il reato di furto semplice e non già quello di furto aggravato, secondo l'ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 c.p., in quanto l'alveo di un fiume può considerarsi destinato a pubblica utilità solo nel suo complesso e non anche in quelle parti che eventualmente vengano separate ad opera dell'uomo e che contestualmente alla loro mobilità cessano di far parte del bene avente detta destinazione. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia).

Cass. civ. n. 25/1974

Nei supermercati e nei grandi magazzini, dove vige il sistema del cosiddetto self-service (cioè il prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita), il cliente acquista la disponibilità degli oggetti direttamente prelevati soltanto dopo averli pagati alla cassa. Mentre, prima del pagamento, ne è soltanto un detentore materiale. Pertanto, chi occulta gli oggetti prelevati sulla propria persona, in tal modo realizzandone la signoria autonoma, cioè impossessandosene, commette il delitto di furto, e non già quello di appropriazione indebita o di insolvenza fraudolenta.

Cass. civ. n. 481/1971

Per cosa mobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p., si intende qualsiasi oggetto corporeo, qualsiasi entità materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento, facente parte del patrimonio altrui, inteso in senso ampio e non soltanto sotto il profilo strettamente economico, che rivesta un apprezzabile interesse e la cui appropriazione determini un detrimento patrimoniale (in senso ampio) per il soggetto passivo ed arrechi una qualsiasi utilità o vantaggio (economicamente valutabile o meno) per l'agente. Ai fini del delitto di furto, non sono da considerare come mobili le entità immateriali ed, in particolare, i prodotti immateriali del pensiero, dell'ingegno e dell'attività umana, in quanto tali ed in sé considerati. Ma, quando queste entità o prodotti immateriali vengono trasfusi in una cosa materiale, corporea, quest'ultima perde (in tutto od in parte) la sua rilevanza per il suo valore intrinseco ed acquista quella inerente all'interesse relativo al prodotto intellettuale in essa incorporato, il quale, pertanto, viene in considerazione come oggetto primario della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla cosa mobile in cui si è materializzato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta cosa mobile il materiale costituito da elaborati tecnici, grafici e disegni inerenti a modelli, progetti e studi, di una impresa, relativi alla modellistica di camiceria ed alla lavorazione successiva).

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