Cass. pen. n. 52595 del 12 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali - consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi - inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga).