14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 39523 del 23 settembre 2016
Posted at 15:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura “de plano”, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]