14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 33217 del 29 luglio 2016
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c ] cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l’effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.
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