Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5774 del 11 febbraio 2016

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5774 del 11 febbraio 2016

Testo massima n. 1

In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. – così come modificato dall’art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo – non è applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze