Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16523 del 31 marzo 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16523 del 31 marzo 2017

Testo massima n. 1

Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l’esaurimento delle finalità istruttorie – presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla “res” e della conseguente restituzione – non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. [ Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze