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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6587 del 13 febbraio 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6587 del 13 febbraio 2017

Testo massima n. 1

Ai fini della ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso “de plano” sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata [ come attraverso la mera locuzione “investigazioni irrilevanti” ], con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.

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