Cass. pen. n. 45627 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - SPESE - Modifica della decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato limitatamente alle pene accessorie fallimentari - Condanna alle spese processuali - Esclusione.


In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello, che modifichi la durata delle pene accessorie fallimentari in senso più favorevole all'imputato, non può contestualmente condannarlo al pagamento delle spese processuali. (In motivazione, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché della circostanza che la modifica migliorativa sia stata o meno sollecitata dall'imputato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4667 del 1996

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

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