14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 48765 del 17 novembre 2016
Testo massima n. 1
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, ed, in particolare, le acquisizioni probatorie, restandone esclusa l’attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all’ordinato svolgimento del processo. Ne consegue che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l’ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa senza procedere alla rinnovazione e nonostante l’opposizione della difesa, all’esito di un dibattimento, in cui il Collegio che aveva raccolto le conclusioni dei periti era mutato nella sua composizione rispetto a quello che aveva ammesso la prova, disposto la perizia e conferito l’incarico ].
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