Cass. pen. n. 38086 del 13 settembre 2016

Testo massima n. 1


In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo gudizio di merito, a seguito dell'annullamento di una decisione che ha accolto la pretesa punitiva.

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