Cass. pen. n. 52517 del 12 dicembre 2016

Testo massima n. 1


La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.

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